Il D.L. Lgt. 27 luglio 1944, n.159, stabilì l’avocazione allo Stato -poi inquadrata nell’assetto tributario del D.L.Lgt. 26 marzo 1946, n.134- degli extraprofitti derivati “dalla partecipazione o adesione al regime fascista”. Considerata quale imposta straordinaria, colpiva tutti coloro che durante il fascismo avevano coperto certe cariche e svolto determinate attività previste dalla legge; genericamente, quanti avevano conseguito arricchimenti dall’appartenenza al fascismo. Erano dunque “profitti di regime” gli incrementi nei patrimoni e negli stili di vita delle persone sopra indicate, a partire dal 28 ottobre 1922, o dall’assunzione delle cariche.
Giusto. Bene così. Però la stessa cosa andrà fatta quando Dio vorrà, per giustizia storica come per le esigenze dell’Erario, sui vasti profitti realizzati a partire dal 25 aprile 1945. Cioè sugli incrementi di ricchezza ottenuti, legalmente, da partiti, organizzazioni, persone -dai capi di stato agli attivisti di sezione- che hanno ricoperto cariche o svolto attività politiche o favorite dalla politica, nei decenni del regime demo-clepto-partitocratico. Molti dei profittatori di regime sono morti, dunque l’avocazione dovrà colpire i loro eredi e gli eredi degli eredi, sempre che si riesca a identificarli e che siano solvibili. Queste ultime difficoltà si porranno meno per i partiti e le altre entità favorite dal regime.
Colpire i profitti della partitocrazia implicherà l’accertamento non di reati (questo è ambito della magistratura) bensì, in parallelo alle finalità dei decreti legge succitati, la semplice “partecipazione o adesione ai partiti” del sistema sorto a partire dal 25 aprile 1945. Nel concreto, un’imposta straordinaria a carico di quanti, persone o entità, hanno tratto benefici “legali” dalla politica.
Data la difficoltà di individuare e quantificare i profitti del partitismo consociato alla plutocrazia, andranno induttivamente configurate un certo numero di personaggi e categorie di profittatori: parlamentari, altri eletti e nominati, manager di imprese pubbliche, intermediari, procacciatori, fornitori di beni e servizi alla politica. A ciascuna categoria o figura si applicheranno imponibili e aliquote probabilmente forfettarie.
Andranno colpiti stipendi, pensioni, vitalizi, dividendi, incrementi patrimoniali superiori a determinate soglie, per esempio all’equivalente di mezzo milione di euro. Mezzo milione è quanto finora hanno percepito ogni anno numerosi gerarchi del Regime (tra gli altri i molti presidenti della Corte costituzionale) con vitalizi commisurati. Poichè in Italia il trattamento dei partiti, dei sindacati, della stampa di regime, degli eletti, degli alti burocrati civili e militari, dei boiardi, dei faccendieri, dei consulenti introdotti in politica è di regola molto più generoso che all’estero, andrà considerata profitto di regime l’intera parte alta dei redditi. Convenzionalmente tale parte potrà essere quella al di sopra delle retribuzioni occidentali relative a funzioni analoghe: appartenenza ad assemblee e ad organismi, esercizio di cariche esecutive o gestionali, consulenze, eccetera.
Non dovranno applicarsi le regole e le procedure della giustizia ordinaria, semmai quelle degli accertamenti fiscali e delle valutazioni sommarie. Andranno ridotte al minimo le esigenze di garanzia, gli obblighi del contraddittorio e simili. Il ruolo di avvocati, commercialisti e periti dovrà risultare ridotto al minimo.
L’avocazione allo Stato dei profitti del regime fascista non sembrava, di fatto, prevedere l’istituto della prescrizione. Lo stesso dovrà farsi per i profitti del regime seguito al fascismo, ossia della gestione pubblica più corrotta e dissipatrice della storia contemporanea. Negli uffici delle Camere ci sono sottomandarini che guadagnano, legalmente, oltre il doppio del Presidente degli USA.
Trattandosi di una settantina d’anni i profittatori di regime, non considerando i pesci piccoli, saranno centinaia di migliaia. Ma lo Stato sa cavarsela con le decine di milioni.
Antonio Massimo Calderazzi